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Elettori che per legge necessitano di accompagnamento

Elettori che per legge necessitano di accompagnamento


Gli elettori di cui all'art. 41, comma secondo, del D.P.R. n. 570 del 1960 (non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (art. 41, comma terzo, DPR n.570/1960).
Disposizioni analoghe sono dettate in materia dall’art. 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, da giovedì 7 ottobre a domenica 10 e lunedì 11 ottobre (nei tre giorni precedenti e nei giorni della votazione) le aziende sanitarie garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1991 (art. 29, comma 2, L.
104/1992).
Come già segnalato, i certificati medici richiesti dagli elettori che esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore possono
essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale e i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 41, comma settimo, DPR n. 570/1960).


Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore e devono
essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Diversamente, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un
accompagnatore (voto assistito) è inserita nella tessera elettorale personale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (art. 41, ultimo comma, DPR n. 570/1960).

In tal caso, l’elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore

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