Autocertificazione

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Persone iscritte all’Anagrafe Nazionale che intendono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i propri stati, qualità personali e fatti. Valida per cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni: Italiani, dell'Unione Europea, e extra UE


A chi è rivolto

Persone iscritte all’Anagrafe Nazionale che intendono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i propri stati, qualità personali e fatti.

In particolare, per cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:

  • Italiani;
  • dell'Unione Europea;
  • extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma solo se i dati e i fatti possono essere verificati presso soggetti pubblici italiani e per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

Descrizione

L’autocertificazione è dichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato che sostituisce. È valida e utilizzabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e soggetti privati.

Sono previsti alcuni casi, tuttavia, in cui un certificato non può essere sostituito da un’autocertificazione: per esempio, nei rapporti con l’autorità giudiziaria, nelle pratiche organizzative di un matrimonio o per atti da trasmettere all’estero.

In fondo alla pagina è possibile consultare gli stati, qualità personali e i fatti che possono essere dichiarati.

Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto della dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ( Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4 ).

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74,  richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.

L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

Come fare

L'autocertificazione non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.

Accedendo al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, è possibile ottenere in visura o in stampa autocertificazioni precompilate pronte da firmare relative ai dati di:

  • nascita
  • stato civile
  • cittadinanza
  • famiglia anagrafica
  • residenza
  • esistenza in vita

La dichiarazione potrà anche essere presentata tramite terza persona (ad esempio: patronati, associazioni di categoria, agenzie, familiari ecc.)

Cosa serve

Sono necessari i seguenti documenti:

  • Un documento di riconoscimento valido (carta d’identità o passaporto)
  • il modulo per l'autocertificazione, o in alternativa un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione (DPR n°445 del 28/12/2000)

Cosa si ottiene

La dichiarazione potrà essere consegnata a tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi: Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.) e ai privati, che sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Tempi e scadenze

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono:

  • certificati di nascita, morte, titolo di studio ecc., attestanti stati e fatti personali non suscettibili di modifiche hanno validità illimitata;
  • gli altri certificati e le risultanze anagrafiche hanno una validità di sei mesi dalla data di presentazione, a meno che eventuali disposizioni normative o regolamentari non ne prevedano una durata maggiore.

È possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta", mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si specifichi che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni; tale dichiarazione deve essere firmata dall'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.

Quanto costa

Gratuita

Procedure collegate all'esito

Non applicabile.

Accedi al servizio

Casi particolari

  • Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • Interdetti: può dichiarare il tutore;
  • Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • Chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figlio, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Contatti

Ufficio Anagrafe - Sede centrale

Indirizzo: Via XVIII Dicembre (ex Tribunale), Carbonia

Telefono: +390781694450

Telefono: +390781694452

Telefono: +390781694462

Telefono: +390781694428

Email: comcarbonia@comune.carbonia.su.it

PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Ulteriori informazioni

* La dichiarazione sostitutiva si certificazione può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1.      data e il luogo di nascita

2.   residenza

3.      cittadinanza

4.      godimento dei diritti civili e politici

5.      stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

6.      stato di famiglia

7.      esistenza in vita

8.      nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

9.      iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

10. appartenenza a ordini professionali

11. titolo di studio, esami sostenuti

12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

16. stato di disoccupazione

17. qualità di pensionato e categoria di pensione

18. qualità di studente

19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231

25. qualità di vivenza a carico

26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 14/07/2026

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