Descrizione
Oggetto: divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area destinata agli eventi di pubblico spettacolo previsti in piazza Roma nei giorni 26 giugno e 3-10-17 luglio, 7-28 agosto
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 26 giugno, 3-10-17 luglio, 7-28 agosto sono previsti nella piazza Marmilla dei pubblici eventi caratterizzati da spettacolo di DJ set e artisti vari;
Rilevato che gli eventi richiameranno un notevole afflusso di persone e che la natura della serata può indurre a un notevole consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo;
Richiamate la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 recante ad oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;
Valutato che altresì nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dall’evento di pubblico spettacolo e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni tese a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché sia maggiore la garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
Considerato necessario istituire il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla piazza Marmilla destinata a eventi di pubblico spettacolo nei giorni 26 giugno, 3-10-17 luglio, 7-28 agosto;
Visto l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 Agosto n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone il Prefetto;
Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
O R D I N A
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nei giorni 26 giugno, 3-10-17 luglio, 7-28 agosto il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla piazza Marmilla, dalle ore 18:00 dalle ore 02:00 del giorno successivo
ORDINA ALTRESÌ
a chiunque intenda partecipare agli eventi di non accedere nelle aree limitrofe alla piazza Marmilla nei giorni 26 giugno e 3-10-17 luglio, 7-28 agosto, negli orari sopra indicati.
Le attività autorizzate hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori che non siano di metallo o vetro e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all’interno dei locali.
AVVISA CHE
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Cagliari, sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
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ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
La Polizia Locale e le forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.
Dalla Residenza Municipale.