Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea

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Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea

Descrizione

Le persone residenti in altro Comune o all’estero che dimorano a Carbonia provvisoriamente, ma che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza (ad esempio per motivi di lavoro, di famiglia o di studio) possono chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
L’iscrizione viene effettuata su domanda dell’interessato, che può presentare la richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare, ed è concessa dopo i necessari accertamenti.

Non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione, ad eccezione dei cittadini appartenenti all’Unione europea che invece possono ottenere l’attestato di iscrizione.

L’iscrizione è valida un anno. Dopo questo termine l’Anagrafe provvede alla cancellazione d’ufficio dallo schedario.

È possibile presentare una nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla cancellazione, ad eccezione del caso in cui la dimora abbia assunto carattere di abitualità: in tal caso è necessario procedere all’iscrizione anagrafica nel Registro della Popolazione Residente.

Se una persona dimora temporaneamente a Carbonia e non vuole richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, non ha nessun obbligo nei confronti dell’Anagrafe.

 L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:

  • Cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 4 mesi.

  • Cittadini di stato terzo (non appartenenti all’Unione Europea), residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 4 mesi.

  • Cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 3 mesi.

Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), purché in possesso dei requisiti richiesti.

Quando la permanenza supera i 12 mesi il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

  Normativa di riferimento

  • Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

  • D.L.5/2012 conv. in L.35/2012

  • Decreto Legislativo n. 30/2007

Modalità di avvio del procedimento

  • Istanza di parte – Procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

Modalità di richiesta

Le domande si presentano secondo le seguenti modalità:

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L’adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli Ufficiali di Anagrafe delegati o incaricati dal Sindaco.

Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe, Elettorale, Leva

Termine del procedimento

L’iscrizione in anagrafe avviene entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza e sarà definita nel termine dei 45 giorni

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

  • Si

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità di attivazione

Contro i provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei modi e tempi con le modalità indicate dal Codice di procedura civile.

In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente. Qualora si ritenga leso un diritto soggettivo, è possibile ricorrere al Tribunale competente nei termini e modi di cui al Codice di procedura civile.

Link di accesso ai servizi on line

https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411

Pagamenti previsti e modalità

La richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non comporta costi

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo

Modulistica per istanza di parte

All’atto della presentazione dell’istanza è necessario allegare:

Cittadini italiani:

  • Dichiarazione di residenza

  • Documento di riconoscimento in corso di validità

Cittadini dell’Unione Europea (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori, etc):

    • Dichiarazione di residenza

    • Documento di riconoscimento in corso di validità

    • Tessera sanitaria europea (TEAM) o polizza sanitaria privata valida per la durata del soggiorno

    • Contratto di lavoro stagionale, dichiarazione dell’Università relativa all’attività di studio o di ricerca oppure dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti al mantenimento durante il periodo di soggiorno (l’importo è determinato sulla base del valore dell’assegno sociale previsto per l’anno in corso)

Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea:

    • Dichiarazione di residenza

    • Documento di riconoscimento in corso di validità

    • Passaporto in corso di validità

    • Permesso di soggiorno in corso di validità

Ultimo aggiornamento: 07/07/2026, 07:03