Cancellazione anagrafica per irreperibilità

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Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Descrizione

La cancellazione dall’Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune, e comporta la perdita di tutti i diritti (rilascio di certificazione anagrafica corrente e documenti di riconoscimento, diritto elettorale, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, assegnazione di contributi, ecc.) e doveri relativi all’iscrizione anagrafica nel Comune.

La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:

  • a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
  • quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
  • per cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni. Si ricorda che I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 1228/1954 D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

Modalità di avvio del procedimento: d’ufficio

La cancellazione può avvenire d’ufficio, nei casi previsti, o dietro segnalazione.

Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.

La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall’inizio della procedura di cancellazione.

Il procedimento per l’irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l’ufficiale d’anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l’assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall’art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all’interessato o ai genitori dei minori.

Modalità di presentazione della segnalazione

Le segnalazioni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L’adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli ufficiali di anagrafe delegati dal Sindaco o dal Sindaco.

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe , Elettorale, Leva 

Termini del procedimento

La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.

Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal Codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all’interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell’art. 143 del Codice civile. L’articolo 143 del Codice civile recita: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. …. Nei casi previsti nel presente articolo …, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.

  • Decorrenza termine: dalla comunicazione di avvio del procedimento
  • Tempo medio: almeno 1 anno dall’avvio del procedimento
  • Provvedimento finale: Cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

  • No – Non essendo previsto alcun termine di procedimento e trattandosi di un procedimento d’ufficio che non si attiva mai su istanza di parte, è necessario concludere il procedimento con un provvedimento espresso dell’Ufficiale d’Anagrafe

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini.

Contro i provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

Link di accesso ai servizi on line

https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411

Pagamenti previsti e modalità

Nessun costo previsto

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

  • Prefetto di Cagliari

Modulistica

Reperibile presso: Ufficio Anagrafe , Elettorale, Leva 

 

 

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026, 11:16