Descrizione
Premesso che la normativa vigente agevola la mobilità dei soggetti deboli e delle persone con disabilità tramite la concessione e disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l’apposito contrassegno;
Richiamato l’art. 188 del Nuovo Codice della strada che dispone “Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento”;
Dato che l’art. 381 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada prevede “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili”;
Preso atto che è pervenuta un’istanza presso il Comando della Polizia Locale tendente a ottenere la riserva della sosta ai veicoli al servizio di persone disabili nella via Lubiana, presso il civico 372 (prot. n. 33012/2026), a favore di una cooperativa che eroga servizi socio assistenziali;
Verificato che dal sopralluogo operato da personale della Polizia Locale (prot. n. 38784/2026) è emerso che nella via Lubiana, presso il civico n. 372, non è presente nessuno stallo di sosta a favore di persone con disabilità e si rende necessario istituirlo per la natura dei servizi erogati dalla societa’ richiedente ;
Valutato pertanto possibile istituire uno stallo di sosta a favore di tutte le persone con disabilità ;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende attivare azioni a salvaguardia della mobilità e dell’autonomia delle persone con disabilità prevedendo stalli di sosta riservati nel rispetto della normativa vigente;
Considerato opportuno accogliere l’ istanza e procedere nella via Lubiana, presso il civico n. 372, all’istituzione di uno stallo libero a favore di persone con disabilità presso l’associazione richiedente e l’eliminazione dello stallo riservato ai contrassegni 142 e 143 del 2016 in via Sardegna n. 24 poiche’ i titolari sono deceduti;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;
Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia che è stato accertato che non sussistano, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Usai Andrea;
Visto l’art. 188 del C.d.S. e art 381 del Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada;
O R D I N A
- Nella via Lubiana, presso il civico n. 372, l’ istituzione di uno stallo per persone disabili libero a favore della cooperativa sociale richiedente .
- Nella via Sardegna, presso il civico n. 24, l’eliminazione dello stallo personalizzato per decesso dei titolari.
La presente ordinanza sostituisce e revoca i provvedimenti relativi ai tratti di strada di cui sopra che risultino in contrasto con le nuove disposizioni.
La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera in caso di nuova istituzione, la rimozione in caso di revoca e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale a opera del Settore V – Servizio Manutenzioni.
Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971 oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
L’istruttoria del procedimento è curata dal dott. Angius Alberto.