Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22 dicembre 2025 è stata istituita, a decorrere dall’anno 2026, l’Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Carbonia.


A chi è rivolto

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva.

Descrizione

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22 dicembre 2025 è stata istituita, a decorrere dall’anno 2026, l’Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Carbonia.

L’imposta è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati allo sviluppo, all’incentivazione, alla conoscenza, alla fruizione e al recupero dei beni culturali e ambientali, nonché al miglioramento dei servizi pubblici locali, così come previsto nel bilancio di previsione del Comune di Carbonia.

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta situate nel territorio comunale.

Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, a titolo esemplificativo: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi e villaggi albergo.

Come fare

Attraverso i servizi online disponibili nell’area riservata del portale comunale, i gestori delle strutture ricettive, previa registrazione e accreditamento, possono:

  • trasmettere le comunicazioni periodiche sulle presenze; 
  • gestire la documentazione necessaria, in particolare per quanto riguarda le esenzioni; 
  • effettuare i pagamenti tramite pagoPA;
  • consultare un pannello di controllo (dashboard) con i dati relativi alle imposte dichiarate, versate e accertate.

Cosa serve

Le informazioni relativa all'accreditamento della struttura ricettiva e alla registrazione e pagamento sono riportate nei documenti allegati. 

  • Dati della struttura ricettiva, documenti di identità degli ospiti della struttura ricettiva

Cosa si ottiene

  • Accreditamento struttura ricettiva;
  • Possibilità di inserimento presenze e documenti;
  • Possibilità di pagare l’imposta di soggiorno tramite Pagopa;

Tempi e scadenze

I soggetti responsabili del pagamento dell’imposta sono tenuti a:

  • riscuotere l’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • presentare la dichiarazione annuale, cumulativa ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Quanto costa

L’accreditamento struttura nel portale servizi online è gratuito.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Tariffe in vigore dal 1° aprile 2026 al 30 aprile 2026

  • € 1,50 per persona e per pernottamento, indipendentemente dalla tipologia di struttura ricettiva.

Tariffe in vigore dal 1° maggio 2026

  •  € 1,40 per persona e per pernottamento per tutte le strutture ricettive non alberghiere e per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a tre stelle;
  • € 1,50 per persona e per pernottamento per le strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle;
  • € 2,00 per persona e per pernottamento per le strutture ricettive alberghiere classificate a cinque stelle.

Procedure collegate all'esito

Nessuna

Accedi al servizio

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  •  i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  • i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie, anche presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, nella misura di un accompagnatore per ciascun paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a svolgere attività di assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • le persone con disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri, nonché il relativo accompagnatore;
  • gli studenti che pernottano per la frequenza effettiva di corsi di studio, compresi i tirocini, purché attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria, ovvero per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

Le esenzioni devono essere documentate mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Ufficio Tributi

Piazza Roma n°1

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/04/2026

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