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Giovedì, 10 Giugno 2021 12:55

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'art. 1 comma 48 della Legge n.178 del 2020 dispone che: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Per l'anno 2021 la nuova normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato”. Queste sono le condizioni per godere della riduzione IMU e TARI, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:

  • essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l'Italia;

  • possesso in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;

  • la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;

  • l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato;

Come attestare di possedere i requisiti per avere accesso alla “riduzione”.

Per l' IMU: deve essere presentata la dichiarazione IMU per l'immobile sul quale si applica la riduzione prevista dalla norma, entro il 30/06/2022. Nella dichiarazione IMU, inoltre, occorrerà barrare la casella "riduzione" ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020. Alla dichiarazione va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, nella quale il contribuente dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti dalla succitata norma.

Per la TARI: presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, nella quale il contribuente dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti dalla succitata norma ai fini di ottenere la riduzione dei due terzi del pagamento del tributo.

Modalità di presentazione:

1. consegna diretta al protocollo dell’Ente in Piazza Roma, 09013 Carbonia;

2.mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Carbonia - Ufficio Tributi – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia (SU);

3. via pec al seguente indirizzo: comcarbonia@pec.comcarbonia.org.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

Dott. Gianluca Massa

Letto 770 volte Ultima modifica il Giovedì, 10 Giugno 2021 13:03
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