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Martedì, 19 Febbraio 2019 12:49

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEI LUOGHI SENSIBILI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 DICEMBRE 2017 E IL 1 GENNAIO 2018

Prot. n°54474 ORDINANZA N°420 DEL 28.12.2017

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEI LUOGHI SENSIBILI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 DICEMBRE 2017 E IL 1 GENNAIO 2018 

IL SINDACO
PREMESSO
 che con l’approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Carbonia è per consuetudine teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
 che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall'utilizzo improprio di simili prodotti;
 che a causa del fragore dei botti si possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali, che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l'orientamento, con l’esposizione così al rischio di smarrimento o investimento;
RILEVATO che da sempre molti cittadini esprimono lamentele e richiedono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi per l'accensione ed il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
DATO CHE tali accadimenti possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali nonché provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascun cittadino sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza di tutti;
RITENUTO a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, promuovere la diffusione della conoscenza dei rischi per la sicurezza delle persone e la tutela del benessere degli animali causata dall’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici;
VALUTATA l'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili;
VISTO l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 Agosto n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

O R D I N A 

il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018, in prossimità e a una distanza inferiore a 200 metri da luoghi di culto, cinema, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi, ricoveri zootecnici;

RACCOMANDA 

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico; 
- ai genitori e tutori di minori di vigilare perché evitino che i minori raccolgano da terra ordigni inesplosi; 
- ai proprietari di animali di affezione di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi loro danni o incauti allontanamenti. 

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La Polizia Locale e le forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze. 

Dalla Residenza Municipale
IL SINDACO
dott.ssa Paola Massidda

Allegati:

  • DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEI LUOGHI SENSIBILI ico pdf
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